sabato 20 dicembre 2008

Statuto Associazione Historia


STATUTO

STATUTO


ASSOCIAZIONE HISTORIA”


con sede in Roma


TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI


ART. 1 – È costituita una Associazione senza fini di lucro denominata 2ASSOCIAZIONE HISTORIA”


ART. 2 – L'Associazione ha sede in Roma, Via Portuense n.729. La sede può essere trasferita con deliberazione dell'assemblea dei soci.


...


ART. 4 – Scopi dell'Associazione sono: la ricerca e la sperimentazione teatrale in genere; l'organizzazione, la promozione, la divulgazione, l'informazione, la diffusione nel campo teatrale; lo sviluppo e l'incremento del teatro drammatico; la crescita e l'evoluzione della cultura teatrale in genere. Inoltre l'Associazione si propone non solo di allestire spettacoli nei teatri ma anche di realizzare eventi teatrali in spazi non destinati ad accoglierli favorendo così l'attività teatrale come particolare strumento di comunicazione in ogni luogo e soprattutto in quelli di emarginazione sociale.

Per raggiungere tali fini l'Associazione potrà promuovere ed organizzare seminari e congressi, rassegne e festival, produrre e rappresentare spettacoli d'ogni genere, svolgere qualsiasi tipo di attività teatrale e comunque qualunque altra attività affine e connessa di ogni genere e tipo, in Italia e all'estero, nonché organizzare attività culturali in genere; promuovere, organizzare e gestire scuole di teatro e corsi di formazione e/o perfezionamento professionale di quadri artistici e tecnici ed anche amministrativi del settore teatrale; gestire teatri, anche attraverso la creazione di circuiti nazionali ed internazionali, curare la pubblicazione e la diffusione di riviste di teatro e culturali.

L'Associazione ha per scopo ancora la produzione e la diffusione di opere cinematografiche, televisive ed audiovisive.


TITOLO II

ASSOCIATI


ART. 5 – Gli associati si distinguono in:

  1. FONDATORI: sono tali solo i soci intervenuti nell'atto costitutivo e quelli che successivamente acquisiscono tale qualifica su delibera del Consiglio Direttivo;

  2. ORDINARI: sono tali tutti coloro i quali vengono ammessi a far parte dell'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo;

  3. ONORARI: sono tali le personalità italiane o straniere che abbiano contribuito in modo essenziale allo sviluppo del teatro o che abbiano profuso il loro impegno nel settore attivamente. I soci onorari non corrispondono alcuna contribuzione né hanno diritto di voto.

  4. AGGREGATI: sono tali i soci che non hanno diritto di voto. Sulla ammissione dei soci ordinari e sulla nomina di quelli fondatori, onorari e di quelli aggregati delibera il Consiglio Direttivo.

ART. 6 – I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annua.

I soci fondatori, gli ordinari e gli aggregati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua.

La misura di tali quote è fissata dal Consiglio Direttivo anno per anno; le quote sono versate nelle casse dell'Associazione nel termine di volta in volta stabilito dallo stesso consiglio.


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